Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385
"Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia"
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 230 del 30 settembre1993
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Titolo VI
Trasparenza delle condizioni
contrattuali
Capo I
Operazioni e servizi bancari e
finanziari
Art. 115
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo
si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli
intermediari finanziari.
2. Il Ministro del tesoro può
individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle
norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti
non diversamente disciplinati.
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Art. 116
(Pubblicità)
1. In ciascun locale aperto al
pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni
alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi
offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli
interessi. Non può essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro del tesoro,
sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri
per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in
occasione del collocamento;
b) criteri e parametri
volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori
obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di
collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le
operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità(*);
b) detta disposizioni
relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione
agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri
uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli
altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli
elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli
annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti
indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni
pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice
civile.
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(*) Lettera così modificata
dall'art. 23 del D. Lgs. 342/99.
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Art. 117
(Contratti)
1. I contratti sono redatti per
iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che,
per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra
forma.
3. Nel caso di inosservanza
della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il
tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di
credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare
in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve
essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal
cliente.
6. Sono nulle e si considerano
non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di
interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono
tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del
comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale
minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e
condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti
categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può
prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico
determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità
della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della
Banca d'Italia.
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Art. 118
(Modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali)
1. Se nei contratti di durata
è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini
stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali
per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono
inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di
comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal
contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto,
l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
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Art. 119
(Comunicazioni periodiche
alla clientela)
1. Nei contratti di durata i
soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del
contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in
merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della
comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in
conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta
del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione
scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla
clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento(*).
4. Il cliente, colui che gli succede a
qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni,
copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi
dieci anni(**).
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(*) Comma così modificato
dall'art. 24 del D. Lgs. 342/99.
(**)Comma così sostituito
dall'art. 24 del D. Lgs. 342/99.
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Art.120
(Decorrenza delle valute e
modalità di calcolo degli interessi)(*)
1. Gli interessi sui versamenti
presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni
bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono
conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino
a quello del prelevamento.
2. Il CICR stabilisce modalita'
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste
in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle
operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa
periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori(**)(***).
_______________________________________
(*) Rubrica così modificata
dall'art. 25 del D. Lgs. 342/99.
(**) Comma aggiunto dall'art.
25 del D. Lgs. 342/99.
(***) Il comma 3 dall'art. 25
del D. Lgs. 342/99 prevede che: "Le clausole relative alla produzione di interessi
sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di
entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale
data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che
stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le
clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal
cliente."
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Capo II
Credito al consumo
Art. 121
(Nozione)
1. Per credito al consumo si
intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga
facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
2. L'esercizio del credito al
consumo è riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari
finanziari;
c) ai soggetti
autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola
forma della dilazione del pagamento del prezzo.
3. Le disposizioni del presente
capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono
nell'attività di credito al consumo.
4. Le norme contenute nel
presente capo non si applicano:
a) ai finanziamenti di
importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera
avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
b) ai contratti di
somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché
stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al
consumatore;
c) ai finanziamenti
rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di
oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro
ammontare;
d) ai finanziamenti
privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri,
fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
e) ai finanziamenti
destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su
un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di
miglioramento;
f) ai contratti di
locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento
la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al
locatario.
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Art. 122
(Tasso annuo effettivo
globale)
1. Il tasso annuo effettivo
globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in
percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri
da sostenere per utilizzare il credito.
2. Il CICR stabilisce le
modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la
formula di calcolo.
3. Nei casi in cui il
finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo
di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG. |
Art. 123
(Pubblicità)
1. Alle operazioni di credito
al consumo si applica l'articolo 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con
l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.
2. Gli annunci pubblicitari e
le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso
d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo
periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il
TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico. |
Art. 124
(Contratti)
1. Ai contratti di credito al
consumo si applica l'articolo 117, commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al
consumo indicano:
a) l'ammontare e le
modalità del finanziamento;
b) il numero, gli
importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle
condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la
causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia
possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie
richieste;
g) le eventuali
coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel
comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati
beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione
analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto
in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il
trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non
sia immediato.
4. Nessuna somma può essere
richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni
contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni
economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o
nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i
seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al
tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto;
b) la scadenza del
credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o
copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.
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Art. 125
(Disposizioni varie a tutela
dei consumatori)
1. Le norme dettate
dall'articolo 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al
consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene
acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
2. Le facoltà di adempiere in
via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al
consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà
di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del
credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
3. In caso di cessione dei
crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre
al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi
compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice
civile.
4. Nei casi di inadempimento
del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la
costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito
concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva
per la concessione di credito ai clienti del fornitore.
5. La responsabilità prevista
dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti
derivanti dal contratto di concessione del credito.
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Art. 126
(Regime speciale per le
aperture di credito in conto corrente)
1. I contratti con i quali le
banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito in
conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito contengono, a pena di
nullità, le seguenti indicazioni:
a) il massimale e
l'eventuale scadenza del credito;
b) il tasso di interesse
annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del
contratto, nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione
del contratto stesso. Oltre a essi, nulla è dovuto dal consumatore;
c) le modalità di
recesso dal contratto.
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Capo III
Regole generali e controlli
Art. 127
(Regole generali)
1. Le disposizioni del presente
titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
2. Le nullità previste dal
presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.
3. Le deliberazioni di
competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca
d'Italia; la proposta è formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore
finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106(*).
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(*) Comma aggiunto dall'art. 26
del D. Lgs. 342/99.
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Art. 128(*)
(Controlli)
1. Al fine di verificare il
rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire
informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.
2. Nei confronti degli
intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei
confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma
1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, puo' chiedere la collaborazione di altre
autorita'.
3. Con riguardo ai soggetti
indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono
demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete,
inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145,
comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti
individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a
effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli
articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5. In caso di ripetute
violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita', il Ministro del
tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorita' indicate dai
CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' disporre la
sospensione dell'attivita', anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore
a trenta giorni.
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(*) Articolo così sostituito
dall'art. 27 del D. Lgs. 342/99.
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